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DETENZIONE: QUELLO CHE DEVI SAPERE

  • L.T.
  • 28 ago 2024
  • Tempo di lettura: 4 min

Aggiornamento: 17 set 2024

Hai mai pensato di acquistare una pistola, un fucile o magari una carabina, ma ti sei trovato

sommerso da un mare di leggi e categorie che ti hanno fatto girare la testa? Non preoccuparti, sei nel posto giusto!

Ti darò le informazioni necessarie a compiere i primi passi nell’affascinante

mondo delle armi in Italia, in modo semplice.

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ARMI COMUNI, SPORTIVE E DA CACCIA

Cominciamo subito col dire che le armi non sono tutte uguali. Se entri in una delle tante armerie italiane, ti accorgerai subito che c’è una bella differenza tra una pistola elegante, un fucile imponente e una carabina precisa tanto quanto un orologio svizzero.

Ma cosa li distingue esattamente? E, soprattutto, perché dovresti saperlo?

Beh, non è solo una questione di gusti! Ogni arma appartiene a una categoria specifica e, come vedremo, queste categorie influenzano direttamente quante ne puoi detenere nel tuo "arsenale" personale.

Ecco i numeri che vanno sempre tenuti a mente!

Puoi detenere al massimo:

3 armi comuni da sparo: le tue classiche pistole (si certo anche i revolver) e le

carabine…a meno che non siano state riclassificate “armi sportive”;

12 armi sportive: perfette per le competizioni agonistiche;

8 tra armi antiche, artistiche, rare o d’importanza storica: roba da intenditori, per chi

ama il fascino del passato;

Armi da caccia? Quante ne vuoi!

Attenzione però, non importa se hai una sola arma o un infinità (tra l’altro in quest’ultimo caso dovrai essere considerato a pieno titolo “un collezionista”…ne parleremo in un altro articolo), tutte devono essere denunciate all’Autorità di Pubblica Sicurezza e per acquistarle serve sempre un titolo valido: porto d’armi o nulla osta all’acquisto rilasciato dal Questore.


CHI DECIDE QUANTE ARMI PUOI AVERE?

A decidere quanti “pezzi” puoi avere è la legge, precisamente tutte le norme di settore emanate dalla nostra Repubblica Italiana. Il numero massimo di armi comuni, sportive e da caccia che puoi possedere è stabilito dall’articolo 10 della Legge 110/75. E per le armi antiche, artistiche, rare o d’importanza storica?

Ci pensa il Decreto Ministeriale del 14 aprile 1982.

Ora ti chiederai: ma che differenze ci sono tra queste tipologie di armi?


ARMI COMUNI DA SPARO

Entriamo un po’ più nel dettaglio e partiamo con il dire che le armi devono passare al Banco

Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia (BS) per ricevere ufficialmente la classificazione

quali “armi comuni da sparo”.

Sto parlando di una vasta categoria che include tutto quello che non è da guerra, intesa quale “categoria residuale”. In poche parole, se non si tratta di un fucile d’assalto di un militare, molto probabilmente rientra qui.

Un suggerimento, se vai a leggere l’art. 1 (armi da guerra) e l’art. 2 (armi comuni) della Legge 10/75, riuscirai a farti un’idea più precisa, per quanto possibile, del “mondo armiero”. Trovi tutto su www.normattiva.it qui potrai ricercare tutte le normative che ti servono (non solo per il settore armi) e fare tuo questo ottimo strumento…in totale autonomia!!


ARMI DA CACCIA

Ma quali sono le armi da caccia, ti chiedi? In questo caso è l’articolo 13 della Legge 157/1992 a dircelo. Per rendere più agevole la comprensione mi aiuterò con uno schema.

Sono armi da caccia le:

Armi ad anima liscia:

- semiautomatiche con max 2 cartucce nel caricatore;

- a ripetizione semplice con max 2 cartucce nel caricatore;

- a colpo singolo (una o due canne).

Il calibro non deve essere superiore a 12 = meglio dire max “gauge” 12 perché si tratta di armi ad anima liscia.

Armi ad anima rigata:

- semiautomatiche con max 2 cartucce nel caricatore; se vado a caccia al cinghiale

fino a 5 cartucce;

- a ripetizione semplice con max 5 cartucce nel caricatore;

- a colpo singolo (una o due canne).

Il calibro non deve essere inferiore a 5,6 mm e il bossolo a vuoto deve avere un’altezza non

inferiore a 40 mm.

E il combinato? Si, puoi utilizzarlo a caccia, in questo caso si parla di un fucile a due o tre canne, di cui una o due ad anima liscia (max gauge 12 ricordi?!?!) e una o due ad anima rigata con calibro non inferiore a 5,6 mm. Volendo puoi andare a caccia anche con l’arco…ma sempre con il porto d’armi uso caccia!!

Ora è il momento dove ti dico che non tutte le armi, però, sono ammesse a caccia: infatti dovrai lasciare a casa tutte le armi corte, le armi in categoria europea “A” e “B9”, quelle in cal. 22 LR e fino al 6 mm flobert.


ARMI SPORTIVE

Ora entriamo nel mondo delle armi sportive. Pistole, fucili, carabine…tutte devono passare

attraverso il Banco Nazionale di Prova, prima come armi comuni da sparo e poi per ricevere la classificazione quali “armi sportive”. In questo caso è necessario il benestare di una federazione sportiva, che dice la sua in quale disciplina l'arma può essere utilizzata. La normativa di riferimento è la Legge 85/86 (“Legge Lo Bello”).

Ma attenzione! Se un’arma potrebbe essere anche da caccia, ma è stata classificata come

sportiva? Vince lo sport! Se è sportiva, è sportiva.


ARMI ANTICHE, ARTISTICHE, RARE O DI IMPORTANZA STORICA

Le armi antiche, invece, sono come i vini pregiati: più vecchie sono, meglio è! Devono essere

state fabbricate prima del 1890. Le armi artistiche devono riportare lavorazioni, artistiche

appunto, di particolare pregio e valore, le rare riguardano quelle armi costruite in pochi

esemplari, quelle di importanza storica invece sono associate ad un evento storico importante o ad un personaggio di rilievo.


REGOLE E BUON SENSO

Che tu sia un appassionato di caccia o del tiro sportivo o semplicemente un amante delle armi da collezione, conoscere le regole è fondamentale. Non solo ti permette di evitare guai con la legge, ma ti aiuta a goderti al massimo la tua passione, con la sicurezza di sapere esattamente cosa puoi (e non puoi) fare. Nulla è più azzeccato per questo settore della famosa frase “Prevenire è meglio che curare”!!

Ricorda che le norme subiscono delle modifiche di tanto in tanto…ti consiglio di rimanere sempre aggiornato e per ogni dubbio fai sempre riferimento agli uffici di Pubblica Sicurezza del tuo territorio.

di L.T.

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